Il percorso di formazione è finalizzato a garantire una preparazione adeguata a chi lavora nei media, in termini di conoscenze tecniche, etiche e deontologiche.
La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dal DL 13 agosto 2011, n. 138 per tutti gli iscritti all’Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti). Negli anni, la legge che impone la FPC è stata aggiornata più volte fino a produrre l’attuale regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020.
L’obiettivo principale della formazione è quello di ribadire ancora una volta l’importanza della qualità e dell’accuratezza delle informazioni fornite dai media, promuovendo l’indipendenza, l’imparzialità e la veridicità delle notizie. Inoltre, la FPC punta a sensibilizzare i giornalisti all’osservanza dei doveri sanciti dalle carte deontologiche.
Costituiscono attività formativa i corsi in presenza e on-line, tenuti anche all’estero o nelle lingue delle minoranze (sardo compreso), organizzati dall’Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG).
Il periodo di FPC si articola in trienni: l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all’Albo. I crediti, da conseguire ogni tre anni, sono in totale 60; il 1° gennaio 2023 è iniziato il nuovo triennio che si concluderà il 31 dicembre 2025.
L’articolo 2 del regolamento precisa che per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’iscritto/a è tenuto/a ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line (sono tanti quelli erogati dalle diverse piattaforme di e-learning).
Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici, anch’essi distribuiti in almeno due anni.
Sulle esenzioni l’art. 13 del presente Regolamento è chiaro: è esentato dall’obbligo formativo chi si trova in quiescenza, a condizione che non svolga alcuna attività giornalistica. L’esenzione si estende a chi ha problemi di salute o svolge attività politica.
Nonostante le difficoltà, la formazione obbligatoria dei giornalisti e delle giornaliste rimane un punto di riferimento per la professione giornalistica in Italia.
I giornalisti sono chiamati a garantire la qualità dell’informazione anche attraverso una formazione adeguata e continua. Inoltre, i media rappresentano un elemento essenziale per il funzionamento della democrazia, per cui la formazione dei giornalisti assume un valore fondamentale per la società.